Lo ius soli spiegato semplicemente


E’ Bagarre tra le aule di Palazzo Madama, tra espulsioni, “vaffa” indirizzati al presidente Grasso e “tweet” al veleno, si è consumata la discussione sullo “ius soli”: la legge sulla cittadinanza. Potrebbe sembrare, ad una prima lettura, la sceneggiatura di un film dramma comico all’italiana, ma purtroppo così non è. Eppure, come scriveva Shakespeare nell’Amleto “vi è metodo in questa follia”. L’occasione è ghiotta per poter creare confusione e cercare di ottenere più consenso popolare possibile. Così da sinistra si sente che per poter integrare al meglio i nuovi arrivati sul continente europeo gli si dovrebbe aprire le braccia, concedendogli diversi diritti, come il diritto al voto, rendere meno difficile l’accesso alla cittadinanza, preferire lo IUS SOLI al più discriminatorio IUS SANGUINIS. Viceversa da destra la linea è meno flessibile, si ritiene infatti che gli stranieri integrandi debbano necessariamente rinunciare ai propri costumi ed alle proprie tradizioni e concedersi totalmente a quelle del paese ospitante. Cercando di essere il più neutri possibile, tracceremo le linee guida di questa nuova legge e le varie differenze con quella attualmente in vigore. C’è da dire, per dovere di cronaca, che i quattro articoli del ddl che modificano la legge n.91 del 1992 sono chiarissimi. Al netto di ciò che è già consentito fare a 18 anni e in numerose altre situazioni, consentono di acquistare la cittadinanza se si è nati nel territorio italiano da genitori stranieri sempre che “almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. Allo ius soli cosiddetto temperato nel senso che, non attribuisce tout court la cittadinanza, ma la sottopone al parametro famigliare, si accompagna lo ius culturae, che si rivolge ai bambini nati all’estero da genitori stranieri, ma arrivati in Italia entro i 12 anni e che abbiano “frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale”. Se si tratta di scuole elementari occorre la promozione. La cittadinanza può essere concessa anche “allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età , ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale”. Per entrambi i casi, l’acquisto della cittadinanza italiana si ottiene mediante dichiarazione di volontà; espressa (all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del minore) da parte di un genitore o di chi eserciti la responsabilità genitoriale. La dichiarazione della volontà di acquisire la cittadinanza italiana deve essere espressa entro il compimento della maggiore età dell’interessato. Ove il genitore (o il responsabile) non abbia reso la dichiarazione di volontà, l’interessato può fare richiesta di acquisto della cittadinanza (all’ufficiale di stato civile), entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. Dunque siffatta modalità di acquisto della cittadinanza vale (alla prescritte condizioni) per i minori e per i giovani comunque con età non superiore a venti anni. Il giovane può comunque rinunciare alla cittadinanza così acquisita – se in possesso di altra cittadinanza – formulandone richiesta, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. Con l’introduzione dello ius soli temperato, potrebbero acquisire la cittadinanza italiana i figli di immigrati nati in Italia dal 1999 ad oggi (ovvero ancora minorenni) i cui genitori sono in possesso del Permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo (cittadini extra Ue) o il “diritto di soggiorno permanente” (cittadini Ue). I nati stranieri negli ultimi 17 anni sono 976 mila. Secondo una recente indagine Istat, circa il 65% delle madri straniere risiede nel nostro paese da più di cinque anni. Riportando questa percentuale e ipotizzando che nessuno di questi abbia lasciato l’Italia, si stima che i nati stranieri figli di genitori residenti da almeno 5 anni siano 634.592. Ius culturae. Per calcolare gli alunni stranieri nati all’estero che hanno frequentato la scuola in Italia per almeno 5 anni, il dato di partenza è fornito dal MIUR, secondo cui nel 2015/2016 gli alunni stranieri nati all’estero erano il 58,7% degli alunni stranieri complessivi, ovvero 478 mila alunni. Escludendo gli iscritti alla scuola dell’infanzia e ai primi due anni della primaria (che sicuramente non hanno completato 5 anni di scuola in Italia) e gli iscritti all’ultimo anno di scuole superiori (in quanto maggiorenni), si può stimare che tra gli alunni restanti il 66,6% sia in Italia da 5 anni (riprendendo la percentuale di immigrati di lungo periodo riportata dal censimento 2011), arrivando a stimare 166.008 alunni nati all’estero che abbiano già completato 5 anni di scuola in Italia. Potenziali “nuovi italiani”. Secondo l’elaborazione della Fondazione Leone Moressa su dati ISTAT e MIUR, “saranno oltre 800 mila i potenziali beneficiari della riforma della cittadinanza. L’introduzione dello ius soli temperato e dello ius culturae consentirà inoltre la naturalizzazione di quasi 60 mila nuovi italiani ogni anno, sommando i figli di immigrati nati in Italia e i nati all’estero che completano un quinquennio di scuola. Una riforma che avrà dunque un forte impatto sulla popolazione italiana, riconoscendo la cittadinanza a circa l’80% dei minori stranieri residenti”. Per quanto riguarda gli aesclusi da questa legge; le stime sono effettuate sulla base del Testo approvato alla Camera il 13 Ottobre 2015 e in discussione al Senato. Sono esclusi, in quanto non hanno diritto al Permesso, gli stranieri che: a) soggiornino per motivi di studio o formazione professionale; b) soggiornino a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari; c) abbiano chiesto la protezione internazionale e siano in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta; d) siano titolari di un permesso di soggiorno di breve durata; e) godano di uno status giuridico particolare previsto dalle convenzioni internazionali sulle relazioni diplomatiche. La cittadinanza, quindi, sarà concessa solo a fronte di percorsi e requisiti molto precisi, per certi versi perfino più stringenti di quelli già in vigore.