L’e-fattura ai banchi di prova


È stata introdotta con la legge finanziaria 2008, nell’ambito delle linee di azione dell’Unione europea che incoraggia gli Stati membri a dotarsi di un adeguato quadro normativo, organizzativo e tecnologico per gestire in forma elettronica l’intero ciclo degli acquisti. A partire dal 6 giugno 2014 è obbligatorio fatturare elettronicamente nei confronti delle pubbliche amministrazioni italiane. Consiste in un documento elettronico prodotto in formato XML, secondo gli standard tecnici definiti da Sogei, il cui contenuto deve essere nel tempo immutabile e non alterabile; è la sola tipologia di fattura accettata dagli enti di PA che, secondo le disposizioni di legge, sono tenuti ad avvalersi del Sistema di Interscambio.
Già oltre un milione e mezzo di e-fatture, come sono ormai state definite, sarebbero transitate nei server dell’Agenzia delle Entrate e qualche criticità è emersa.
Nulla tuttavia, spiegano i tecnici, che non potrà essere messo a posto nei prossimi giorni.
Ma il vero banco di prova ci sarà dopo l’epifania, quando riprenderanno a pieno regime tutte le attività.
Tuttavia non tutte le partite iva sono costrette ad emettere il nuovo documento elettronico poiché chi ha optato per il regime forfettario avendo una soglia reddituale annua al di sotto dei 65.000 euro, per il momento può farne a meno.
Per costoro, e si parla di circa la metà delle partite iva, non é previsto più alcun obbligo di collezionare le fatture di acquisto e si pagheranno le tasse sulla base del 15% del reddito scaturente dalle fatture di vendita che potranno ancora essere emesse in formato cartaceo. Per i contribuenti in regime forfettario, ai fini della determinazione del reddito, è infatti irrilevante la ricezione delle fatture elettroniche per via dell’applicazione diretta del coefficiente di redditività per la determinazione del reddito, rendendo di fatto ininfluente la documentazione delle spese sostenute.