Quota 100: i chiarimenti


Con il Decreto del 17 gennaio pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Quota 100 è diventata una realtà.
Analizziamo alcuni punti chiave di questo decreto per cercare di dare un po’ di chiarezza.
Innanzitutto la possibilità di pensione anticipata , rappresentata dalla quota 100 riguarda solo i soggetti iscritti alle gestioni dell’Inps, non è pertanto utilizzabile dai professionisti iscritti alle casse previdenziali di categoria. E’ utilizzabile pertanto solo dagli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’inps, nonché alla gestione separata di cui all’art. 2 c. 26 della L, 335/1995.
Quali contributi?
Non ci sono esclusioni per i contributi da considerare per il calcolo della pensione, pertanto saranno validi tutti i contributi versati o trattenuti.
Alla pensione “quota 100” è possibile accedere rispettando i seguenti limiti di età, da raggiungere nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, 62 anni ed un’anzianità contributiva non inferiore ai 38 anni, anche cumulando i periodi assicurativi non coincidenti presenti in due o più gestioni amministrate dall’Inps.
Le domande per la richiesta della pensione possono essere presentate tramite il sito dell’Inps o tramite patronati o ancora tramite gli altri soggetti abilitati o infine tramite i servizi del contact center. Dal 29 gennaio è partito il termine per la presentazione delle domande, e nella stessa giornata sono state presentate 800 richieste, di cui 470 direttamente dai cittadini e 330 tramite i patronati.
Il cittadino per presentare la domanda “fai da te”, deve collegarsi sul sito www.inps.it, accedere alla sezione “Domanda pensione, Ricostituzione, Ratei, Ecocert, Ape sociale e beneficio precoci” utilizzando le credenziali di accesso (pin rilasciato dall’Inps, Spid o CNS carta nazionale dei servizi) . Una volta effettuato l’accesso e scelta l’opzione “nuova domanda”, si procederà a seconda delle tematiche di interesse personale.
Quota 100 non prevede alcuna penalità per il calcolo della pensione , pertanto si mantengono il calcolo retributivo o quello misto e non ci sono limitazioni relativamente al tipo di contributi che possono essere utilizzati.
Le casistiche sono le seguenti:
A) Soggetti che abbiano almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995 ed in questo caso si mantiene il diritto al calcolo retributivo per le annualità che arrivano fino al 2011, mentre si utilizzerà il sistema contributivo per le annualità a partire da 01 gennaio 2012
B) Soggetti che abbiano meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995, in questo caso si calcolarla pensione con il sistema misto, e le annualita fino al 1995 sono valorizzate con il sistema retributivo, quelle successive al 1995 con il sistema contributivo
C) Se invece prima del 01/01/1996 non vi è alcun contributo versato , verrà applicata solo la pensione contributiva.
Applicando le regole suesposte è molto improbabile che possano accedere alla quota 100, soggetti che non abbiano versato i contributi prima del 1995 , perche ovviamente avrà al massimo 24 anni di contributi, al termine dell’anno 2019. Quindi la maggior parte dei casi sarà riferita a lavoratori che andranno in pensione con la quota 100 ricadranno nel calcolo misto.
Altrettanto difficile e poco realizzabile , sarà il caso di coloro che hanno già 18 anni di contributi al 31/12/1995, e quindi il sistema retributivo, in quanto avrà già almeno 41 anni e attenderà di andare in pensione anticipata piena.