Il lavoro in somministrazione e quello in apprendistato


L’uno e l’altro sono contratti a termine. Nella Somministrazione la durata è stabilita dall’imprenditore, nell’Apprendistato è in genere definita dalla legge in tre anni. Nell’uno e nell’altro caso se alla scadenza il contratto è confermato dall’imprenditore esso si trasforma in rapporto a tempo indeterminato.
Fino alla legge Biagi del 2003 la Somministrazione aveva il nome di Lavoro Interinale. Nella sostanza però non vi sono grandi differenze. Nato in Italia a fine ‘900 (verso il 1997-98) da esempi stranieri per sopperire alle difficoltà di assunzioni immediatamente a tempo indeterminato, si è rapidamente diffuso in ragione della sua praticità.
La caratteristica principale è data dalla presenza nel rapporto di un terzo soggetto oltre al datore e al prestatore di lavoro. Si tratta della Agenzia di Somministrazione che assume alle proprie dipendenze il lavoratore e lo tiene in forza fino alla scadenza del contratto. L’Agenzia si occupa anche degli aspetti amministrativi relativi al pagamento della retribuzione e alla contabilità fiscale e contributiva. All’azienda utilizzatrice viene affittata la prestazione lavoratoriva.
Le Società di Somministrazione devono avere dimensioni e solidità tali da permettere loro il mantenimento a proprie spese di tutti i dipendenti e ovviamente richiedono alla azienda utilizzatrice il pagamento di un compenso superiore alle loro spese al fine di avere un utile al proprio lavoro. Ne consegue che un lavoratore in Somministrazione costa all’imprenditore un po’ di più di un lavoratore dipendente.
La maggiorazione non può però essere tanto elevata, altrimenti l’imprenditore non si risolverebbe a fare contratti in Somministrazione. I guadagni consistenti delle Agenzie di Somministrazione derivano perciò dall’alto numero dei lavoratori gestiti contemporaneamente.
Il lavoratore in Somministrazione ha retribuzione pari a quella del lavoratore a tempo indeterminato di pari esperienza.
L’apprendistato è concepito nella prospettiva di assicurare al lavoratore una formazione che gli consenta di svolgere il proprio lavoro in maniera più soddisfacente e qualificata oppure per favorire traguardi universitari o culturali. Il più diffuso è comunque l’Apprendistato Professionalizzante volto alla qualificazione sul lavoro.
Una percentuale delle ore di lavoro (in genere il 20%) viene perciò dedicato a formazione teorica o pratica. Con diminuizione del 20% della retribuzione, perché l’apprendimento viene considerato un fattore retributivo.
Il contratto può essere iniziato fino al giorno del compimento del trentesimo anno di età perché l’istituto è considerato come destinato eminentemente ai giovani.
Appositi organi della Regione controllano l’effettivo svolgimento della formazione. In mancanza il rapporto verrà trasformato di autorità a tempo indeterminato.
Somministrazione e Apprendistato vengono frequentemente considerati come lavoro precario, perché fino alla scadenza del termine non è certa la conferma. Va detto però che senza la possibilità di ricorrere a queste formule l’imprenditore non si risolverebbe ad assumere e perciò le stesse possono essere considerate a buon titolo motivi di aumento dell’occupazione. Per il lavoratore è in ogni caso occasione utile per crearsi esperienza e curriculum ai fini di successive opportunità. Senza contare che, percentualmente, il rapporto si trasforma di fatto in indeterminato per la maggior parte delle volte, con soddisfazione definitiva.