SmartWorking, le ragioni di una nuova organizzazione del lavoro


– Le fonti normative giuridiche e contrattuali
– Attuale preferibilità delle Relazioni Industriali
– Note sullo Statuto dei Lavoratori
– La creazione di ecosistemi personalizzati
– Il lavoro come parte sintonica con la propria vita
– Attuali forme di contratti individuali
– La partita iva e le sue attitudini allo smartworking
– Fatti e misfatti del Covid
– Derivazioni
– Welfare Sostenibilità Sicurezza e Medicina del Lavoro


L’argomento è di attualità non da oggi. Trova le sue radici nel prepotente ingresso dell’informatica in azienda, soprattutto quella di comunicazione, e nei suoi rapidissimi e frequenti aggiornamenti.
Già da una decina d’anni studiosi e specialisti delle Risorse Umane hanno posto la loro attenzione sul fenomeno dello Smartworking. Sono dell’idea che lo Smartworking sia un aspetto, importante, del tema che però deve essere affrontato su più prospettive, in termini comparati.
L’avvento malaugurato del Covid ha da una parte stravolto e dall’altra accelerato l’esigenza di por mano alla materia in modo coordinato ed equilibrato. Ora, Covid permettendo, pare il momento più adatto a dare una disciplina coerente al complesso ed irrinunciabile problema.
Ogni epoca ha, nella realtà, le proprie caratteristiche di ordine umano, ambientale, climatico…. In ogni epoca gli umani esprimono le proprie preferenze sui modi di vivere, i propri gusti, aspettative, passioni, emozioni e i mezzi e gli strumenti per appagare tali tendenze. Si riscontrano differenze, anche molto marcate, secondo longitudini e latitudini. Il presente studio si atterrà al modello occidentale di sviluppo economico e di mercato ed al modello tipicamente italico in particolare.
L’ordine giuridico del modo del lavoro in Italia ha riferimento a tre fondamentali capisaldi: la Costituzione, la legge ordinaria (codice civile, statuto dei lavoratori, legislazione successiva) le relazioni industriali (che sono accordi, contratti privati e non leggi).
La Costituzione Italiana (gennaio 1948) detta, in particolare agli artt. 1 e 4, concetti di carattere generale, cosiddetti programmatori, che cioè non hanno una propria applicazione immediata e concreta né prevedono dirette sanzioni ai comportamenti contrari. Rappresentano invece princìpi cui le leggi dello Stato debbono attenersi e che la mentalità comune deve fare propri.
La legge ordinaria è diversificata in un centinaio di anni di sviluppo. Il codice civile risale agli anni ’30. Lo stesso Statuto dei Lavoratori è datato 1970, ha cioè più di mezzo secolo di vita. È tuttora legge cardine dei rapporti tra datore e prestatore di lavoro, ma mostra in diverse parti il peso dei suoi anni, rifacendosi ad una realtà assi diversa da quella attuale. Nonostante il nome piuttosto altisonante è una legge ordinaria e non una legge costituzionale, può perciò essere modificata con i procedimenti semplici delle leggi ordinarie. Vale a dire un solo passaggio alla Camera dei Deputati e un solo passaggio al Senato.
Le Relazioni Industriali sono assai articolate in forma logico-gerarchica. Vanno dagli accordi nazionali con i Contratti Collettivi Nazionali agli accordi di territorialità provinciale (Contratti Integrativi Provinciali). Nelle provincie sono infatti molto attive le organizzazioni sindacali denominate Camere del Lavoro. E Contratti Integrativi Aziendali, stipulati in ogni unità produttiva tra Direzione Aziendale e Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori. E infine tutti i singoli accordi aziendali che vengono presi di volta in volta su specifiche situazioni della quotidianità produttiva e che fanno parte del normale svilupparsi del confronto tra parte aziendale e parte sindacale.
Pare evidente come le leggi dello Stato regolamentino in modo generale situazioni simili per ogni caso e settore mentre le Relazioni Industriali vadano sempre più nello specifico man mano che passano dal livello nazionale a quello aziendale.
I Contratti Collettivi Nazionali, come sì è detto, hanno natura di accordi privati stipulati tra Confindustria e Rappresentanti Sindacali delegati per settore dai Lavoratori. Si ricorda in particolare il contratto dei Metalmeccanici, quello degli Edili, dei Chimici, dei Farmaceutici, della Gomma, dei Servizi e via dicendo.

Esaurita questa carrellata sulle fonti normative del Diritto del Lavoro pare ora più agevole osservare come esse possano essere meglio utilizzate allo scopo di ottenere una organizzazione del lavoro ottimale, adeguata ai tempi attuali ed alle esigenze del momento. Va detto, anzitutto, che una disciplina definitiva non si raggiungerà mai, perché rapidamente cambiano le situazioni di fatto ed anche gli animi delle persone. Il mezzo più appropriato per venire a soluzione delle contingenze che di volta in volta si presentano pare oggi il sistema delle Relazioni Industriali più che la legge ordinaria, proprio per la caratteristica delle prime ad entrare nel dettaglio specifico e persino personalizzato.
Va anche tenuto presente che lo Statuto dei Lavoratori, per quanto rimanga legge pregevolissima e basilare nei rapporti tra le parti, ha compiuto nel 2023 ben 53 anni che non sono pochi soprattutto per la normativa del lavoro. Una modifica attuata con la abolizione dell’articolo 18, questione estremamente controversa sui licenziamenti individuali, è costata la caduta del governo Renzi nel 2016.

Ritornando soltanto per un attimo all’incipit del discorso fino a questo momento sviluppato si riprende il concetto secondo cui ogni epoca segni per gli umani attese proprie, gusti, passioni, costumi, mode e modi di vivere differenti. Oggi il viaggiare, per fare un esempio che pare calzante, è molto più diffuso di quanto fosse 50 o 100 anni fa. Ciò in ragione di gusti mutati e soprattutto dell’affinamento di modalità di viaggio molto economiche adatte in particolare ai giovani, ma non solo.
Non sembra lontano dal reale e dal preferibile fare in modo che il lavoro rientri nelle aspettative tradizionali oppure in esigenze manifestate e differenti dai classici schemi.
In altre parole si può presentare la dicotomia nei termini di questa antitesi fondamentale: da una parte il lavoro tradizionale con tutte le proprie garanzie, dall’altra forme di lavoro più libero con garanzie affievolite

Non è escluso che le due forme possano convivere, su persone diverse, nel rispetto dei desideri del lavoratore e delle esigenze aziendali. Fare in modo che si lavori secondo le preferenze e lo stesso animo di ciascuno sembra infatti oggi un obbiettivo da perseguire il più possibile. Un lavoro in armonia con la propria vita ed in rapporto simbiotico con tutte le altre cose del mondo. Il lavoro e le sue modalità come parte di un ecosistema personale.
Ebbene, come porre in essere condizioni del genere? Per rispondere concretamente vanno prima analizzate le varie forme di contratto individuale di lavoro. Quello che, in altri termini, va scritto sulla lettera di assunzione. I modi di fare fisionomia al rapporto tra datore e prestatore di lavoro.
Il rapporto dipendente o a tempo indeterminato è il più antico e classico. Di fatto lega datore e prestatore di lavoro in modo vincolante, anche se la citata cancellazione dell”art. 18 dello Statuto dei Lavoratori ha sciolto molti di questi vincoli. È storia frequente che un dipendente cominci a lavorare intorno ai venti anni e vada in pensione essendo rimasto per 35 o 40 anni al servizio della stessa azienda. È il rapporto che, oltre alla conservazione del posto, da più garanzie: le ferie retribuite, gli scatti automatici di anzianità, il congedo matrimoniale ugualmente retribuito….. ed in effetti molto si confà a chi abbia famiglia o intenda mettere su famiglia per tutte le intrinseche sicurezze che offre. Oggi troppo pesante per molti imprenditori, che obbiettivamente non se la sentono di garantire la conservazione del posto di lavoro per un così lungo periodo.

I rapporti di Somministrazione e in Apprendistato prevedono entrambi un termine allo scadere del quale l’imprenditore può scegliere tra il confermare il lavoratore nelle sue mansioni oppure cessare il rapporto di lavoro. Nella Somministrazione il termine è previsto in tempistiche stabilite dall’imprenditore, nell’Apprendistato è fissato generalmente dopo 3 anni dall’inizio del rapporto di lavoro. La Somministrazione è contratto molto particolare perché prevede la presenza di un terzo soggetto oltre i due abituali. Al lavoratore ed al datore di lavoro si aggiunge infatti la Agenzia di Somministrazione che assume il lavoratore e lo mantiene alle proprie dipendenze per tutta la durata del periodo antecedente il termine. Si occupa perciò anche della amministrazione contabile del lavoratore, cioè di tutto quanto riguarda gli aspetti retributivi, contributivi, fiscali…… Al datore di lavoro viene, per così dire, data in affitto la prestazione lavorativa. Se, alla scadenza del termine, il lavoratore viene confermato, diventa dipendente a tutti gli effetti, con le garanzie che sono proprie di questo rapporto.
Nell’Apprendistato, che può essere di tre tipi (ma il più usuale è L’Apprendistato Professionalizzante) il soggetto lavora e, per una parte dell’orario, riceve formazione obbligatoria tendente a qualificarlo professionalmente oppure a fargli raggiungere risultati universitari o comunque culturali. Come apprendisti si può essere assunti fino al compimento del trentesimo compleanno. La effettiva realizzazione della formazione è controllata da organi della Regione. In entrambe queste forme contrattuali la scadenza del termine e la contemporanea conferma producono risultati definitivi assi importanti per l’una e per l’altra parte perché il contratto si trasforma a tempo indeterminato.
Ai fini del presente discorso, la forma contrattuale più significativa è quella della Partita Iva. Qui il rapporto ha caratteri che si avvicinano molto a quelli della attività professionistica, tanto che la normativa indicherebbe come necessario lavorare per almeno due aziende: questa caratteristica è di solito assolutamente disattesa. Il rapporto a partita iva è senza dubbio il più libero e, al tempo stesso, privo di garanzie. Si guadagna soltanto quando si lavora, niente ferie pagate, scatti di anzianità o altro. I pagamenti avvengono a fronte di presentazione di fattura. Aprire una Partita Iva presuppone anche tenere una propria contabilità economica e fiscale, eventualmente con l’ausilio di un Commercialista o di un Consulente del Lavoro.
La partita iva consente di lavorare secondo le modalità stabilite di volta in volta dall’imprenditore e dal lavoratore in reciproca intesa. È senz’altro la formula che permette al collaboratore di usufruire di tempi e luoghi non necessariamente aziendali. Avviene che il lavoro possa essere svolto a distanza invece che in presenza. Si tratta di una obbligazione di risultato e non di prestazione, per cui non si rende necessaria la timbratura del cartellino, la presenza per otto ore sul posto di lavoro, la frequentazione dei locali dell’azienda. Tutto ciò quando sia concordato in fase di accordi preliminari all’inizio del lavoro.
Appare chiaro che attraverso questa formula il lavoro può essere modellato secondo proprie scelte che siano in sintonia con il resto della giornata. Un lavoro svolto eminentemente al computer o al telefono, un resoconto giornaliero o settimanale su quanto si è fatto o si è ottenuto.
Durante i tempi peggiori del Covid, gli imprenditori in genere hanno spedito tutti i collaboratori a lavorare da casa allestendo piccole centrali informatiche. Si è trattato di un atto necessario ma imposto cui è stato dato il nome di smartworking. Questa denominazione nella circostanza è impropria. Lo Smartworking deriva da istanza del lavoratore e non da iniziativa dell’imprenditore.
Il fenomeno però ha prodotto conseguenze non indifferenti, proprio per l’esigenza di trovare un habitat domiciliare adatto al lavoro da svolgere. Controlli ridotti e disposizioni gerarchiche molto generali, lavoro affidato in gran parte a capacità autogestionali e di rapido problem solving. Persino nel campo immobiliare si sono verificate modifiche. Nella ricerca della abitazione le coppie hanno preferito appartamenti ampi e gradevoli ed in zone di piacevole periferia, pensando di trascorrere gran parte del proprio tempo fra le mura di casa o immediatamente fuori di esse. Questa soluzione allora imposta oggi per molti diventa una scelta o almeno una richiesta da parte del lavoratore all’azienda, che non può non tenerne conto. E così come si può lavorare da casa, il lavoro può essere svolto dappertutto, in teoria anche dallo stabilimento balneare o dalla propria casa di campagna oppure anche viaggiando. Modi per vivere in armonia col proprio sentire.
Fra gli addetti del Diritto del Lavoro c’è chi si dice sfavorevole allo smartworking, in particolare perché non permette il contatto con l’azienda, riduce l’assorbimento della cultura di essa, impedisce le relazioni, la comunicazione, chi fa smartworking non vivrebbe le atmosfere aziendali. Si risponde che la vita aziendale porta ad una monocultura, il mondo esterno favorisce esperienze diverse e perciò fa crescere il soggetto nelle conoscenze, esperienze, capacità.
Forse l’alternare l’una all’altra soluzione può essere la cosa più indicata. Un po’ in azienda e un po’ all’esterno di essa.
Certo una impostazione di questo tipo richiede molta disponibilità e molto impegno da parte degli organi aziendali, perché presuppone un dialogo continuo ed individuale con ciascun collaboratore, per valutare i pro e i contro per l’una e per l’altra parte.
Qualora poi il lavoratore non si senta abbastanza forte per affrontare il confronto con l’azienda potrà farsi assistere da un rappresentante sindacale interno. Non è indispensabile che il lavoratore trovi sempre soddisfazione completa ma è invece necessario che l’azienda assuma una mentalità di questo genere. Il risultato sarà una condizione accettabile per entrambi.
Alcune mansioni piuttosto che altre si addicono allo smartworking, generalmente quelle che possono essere svolte al computer. Tuttavia anche certi lavori di officina possono usufruire di una turnistica intelligente e concordata, quando l’azienda voglia fare uno sforzo un poco più approfondito di quello abitualmente in uso per determinare i turni, oggi spesso concepiti in modi empirici piuttosto grossolani.
Non vanno mai dimenticati neanche i fondamentali concetti che sottendono le pratiche del Welfare, della Sostenibilità, della Sicurezza e della Medicina del Lavoro.
Può essere questo un domani (non lontano) più gradito e più adatto a moderne concezioni della vita, allo spirito di ognuno. Idee che in ogni tempo possono essere tenute presenti perché il mondo presuppone coordinamenti ed il mondo del lavoro in particolare, non gerarchici ma bilaterali, nel rispetto delle scelte e delle mentalità diffuse in ciascun momento. Un orizzonte verso il futuro.