La disciplina dei nuovi voucher


Il lavoro accessorio retribuito con voucher è stato introdotto dal D.Lgs276/03, detta Legge Biagi, poi abolito dal D.L.25/2017 e sostituito da due forme distinte con la Legge di conversione n.50/17 conosciuta come Manovra 2017.I nuovi istituti sono il Libretto Famiglia (LF) per i privati, mentre, per le microaziende con meno di cinque dipendenti a tempo indeterminato e gli enti locali è previsto il Contratto di prestazione occasionale (CPO). Alle imprese agricole è invece riservata una disciplina particolare.Dunque il LF e il CPO hanno abrogato la precedente disciplina contrattuale in merito tuttavia per poter fare ricorso a questi mezzi bisogna rispettare alcune condizioni.Una di queste costituisce un limite economico: ogni lavoratore (prestatore) nel corso di un anno civile (dal primo gennaio al trentuno dicembre) potrà svolgere tale attività fino a un max di €5000 (cinquemila euro), anche per gli utilizzatori (datori di lavoro) è posto il rispetto di tale parametro e, in particolare, nel caso delle aziende vi è un’ulteriore limite di €2500 (duemilacinquecento) nei confronti del medesimo utilizzatore nel corso dell’anno. Quindi, facendo un esempio per chiarire le idee, l’azienda può ricorrere a questo strumento anche con cinque prestatori diversi ma non deve sforare il limite complessivo di €5000 e quello relativo (per ciascun prestatore) di €2500, per cui potrebbe corrispondere €1000 a ciascun lavoratore rispettando pienamente entrambi i paramentri.Per poter utilizzare i voucher le figure coinvolte (utilizzatore/committente e prestatore/lavoratore) devono prima accreditarsi sulla piattaforma Inps attraverso PIN INPS, SPID, CIE (carta d’identità elettronica) o CNS (tessera sanitaria munita di codice e chiavetta per l’accesso); i privati ricorreranno al Libretto Famiglia mentre le aziende al Contratto per lavoro occasionale.Effettuata la registrazione il datore di lavore dovrà procedere all’acquisto dei voucher o online sul sito dell’INPS o con F24 ELIDE, questi importi consentiranno all’Istituto sia di pagare il lavoratore per l’opera prestata sia di garantire le coperture assicurative e contributive previsti dalla normativa.L’importo del voucher, qualora gli utilizzatori siano i privati, considera che al
lavoratore venga erogato, per ogni ora di svolgimento della prestazione, un importo netto pari a €8,00 (€9,00 quando il datore sia l’azienda), oltre a questa c’è la parte contributiva pari a €1,65 (€2,92 per le aziende), un’ulteriore quota di €0,25 (€0,32) riservata all’INAIL per la copertura assicurativa da eventuali infortuni e, infine, €0,10 (€0,12) per la gestione degli oneri, quindi il lordo sarà pari a €10,00 (€12,41 per le aziende).L’utilizzatore dopo aver effettuato il versamento degli importi (precedentemente alla prestazione lavorativa) è chiamato ad effettuare la comunicazione sempre attraverso il portale dell’INPS indicando i giorni e gli orari. Nel caso in cui il datore di lavoro dovesse procedere a una revoca dei voucher, perchè ad esempio il lavoratore ha avuto un impedimento, la comunicazione deve avvenire entro il terzo giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto svolgersi l’attività.L’INPS procederà alla liquidazione dei compensi, comprensivi di eventuali revoche, entro il 15 del mese successivo alla prestazione di lavoro e tale liquidazione potrà avvenire o sul conto corrente (anche carta di credito ricaricabile ma collegata all’IBAN) indicato al momento della registrazione oppure presso un ufficio postale se si fosse optato per il bonifico domiciliato.Vi sono da fare alcune precisazioni.La prima è relativa al caso in cui l’utilizzatore sia un’azienda: il CPO prevede una prestazione minima giornaliera di quattro ore, pertanto un’impresa, con meno di cinque dipendenti a tempo indeterminato, potrà fare ricorso ai voucher per non meno di quattro ore al giorno.Altra precisazione è relativa alle imprese agricole (che occupano non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato) le quali possono utilizzare tale strumento solo per attività rese da pensionati (per vecchiaia o invalidità), giovani under 25, disoccupati e titolari di misure al sostegno del reddito a condizione che non siano iscritti negli elenchi comunali degli operatoria tempo determinato. Il compenso, nel caso imprese agricole, è pari alla retribuzione oraria prevista dal Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale ed è suddiviso in tre aree; infine, non è possibile fare ricorso al CPO nell’ambito dell’esecuzione di appalti
di opere o di servizi.Ultima precisazione riguarda le Pubbliche Amministrazioni le quali possono adoperare il CPO esclusivamente per:–progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, disabilità, tossidipendenza e di fruizione di ammortizzatori sociali;–lavori di emergenza correlati a calamità naturali o eventi naturali improvvisi;–per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;–per l’organizzazione di manifestazione sociali, sportive, culturali e caritatevoli (fonte sito INPS circolare n.103 del 17.10.2018).