Evoluzione storica della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro


Quando si parla di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si fa riferimento al D.lgs.n.81/2008 comunemente denominato Testo Unico. Questo corpus giuridico ha convogliato, armonizzando e coordinando, tutta una serie di disposizioni legislative che, nell’arco di oltre cinquantanni, si sono accumulate in maniera così caotica rendendo, spesso, problematica la precisa applicazione delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Testo Unico è composto da 306 articoli e 51 allegati (secondo la versione aggiornata a novembre 2020) ed in esso sono state trasfuse alcune precedenti normative tra cui i D.Lgs n.626/94. Il Decreto si applica a tutti i settori lavorativi compresi il lavoro autonomo, le imprese familiari, quelle agricole e tutte le tipologie contrattuali generalmente riconducibili alla definizione di “lavoro flessibile”. Tuttavia la necessità di provvedere alla tutela dei lavoratori è nata con la Rivoluzione Industriale del secolo XIX la quale, come ricordiamo dai tempi della scuola, aveva provocato il fenomeno dello spostamento, dalle campagne alle città, di un gran numero di persone per lavorare nelle nuove fabbriche. A causa dei turni massacranti,delle condizioni insalubri del luoghi di lavoro e della esigua retribuzione percepita i lavoratori, col tempo, si erano organizzati a livello sindacale, richiedendo il miglioramento delle loro circostanze sia sotto il profilo economico che di sicurezza eigiene dei luoghi di lavoro. A fine ottocento venivano emanate le prime disposizioni di legge poi sostituite e completate da nuove norme necessariamente adattate ai cambiamenti dovuti all’evoluzione tecnologica e a nuovi modi di produrre che comportavano, quindi, nuovi rischi per la salute dei lavoratori. Il quadro normativo in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro può suddividersi in tre momenti storici.
Il primo è rappresentato dalle norme che vanno dal codice civile del 1865 alla legislazione degli anni cinquanta. Nel codice civile del 1865, si parlava di responsabilità basata sulla colpa, poi con la L. n.80/1898, che introduceva l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, si avanzava il concetto della responsabilità oggettiva del datore di lavoro limitata alla “riparazione del
danno”, la quale comportava il “ristoro economico” per il lavoratore che subiva l’infortunio.
Con l’avvento della Costituzione del 1948, e in particolare con gli artt.32 e 41, si è affermato il principio di tutela della salute, principio che ancor oggi trova il suo riconoscimento nell’art. 2087 del Codice Civile. Tale articolo costituisce la norma principale e chiave in materia di misure antinfortunistiche.
Il secondo momento storico è costituito da tutte quelle norme che coprono un arco temporale che va dagli anni cinquanta fino agli anni ottanta. Infatti, la L. 12 febbraio1955 n. 51, delegando il Governo ad emanare norme in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, ha dato vita ad una serie di provvedimenti alcuni di carattere generale ed altri di carattere speciale. Nel 1970 viene emanato lo “Statutodei Lavoratori” attraverso il quale s’introduceva la possibilità di partecipazione dei lavoratori alle dinamiche organizzative in tema di sicurezza ad opera di un organismo di rappresentanza sindacale il quale vigilava sulla corretta applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Dunque attraverso questo importante documento legislativo e per mezzo dei sindacati nasce una vera e propria consapevolezza alla compartecipazione dei lavoratori alla sicurezza.
Il terzo momento storico è rappresentato dalle norme emanate dagli anni novanta fino ad oggi soprattutto come conseguenza del recepimento delle direttive comunitarie. Dagli anni 80 in poi la Comunità Europea inizia ad emanare direttive e linee guida allo scopo di uniformare la legislazione in materia per tutti gli Stati membri. Le norme elaborate in questo periodo recepivano i criteri relativi all’attuazione di misure migliorative della sicurezza e della salute dei lavoratori e, seppur a livello molto abbozzato, introducevano il concetto di valutazione del rischio (il quale subirà il suo vero sviluppo successivamente con il D.Lgs. 626/94 e con il D.lgs. n. 81/08).
Soltanto con il Decreto Legislativo n. 626 del 1994 per la prima volta in Italia è stata attuata una vera e propria riforma alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Alcuni principi cardine prevedevano l’obbligo per il datore di lavoro di valutare tutti i rischi relativi alla specifica attività lavorativa redigendo un documento contenente “una relazione sulla valutazione dei rischi lavorativi e sui criteri adottati per la valutazione stessa, l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione conseguenti alla valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire la sicurezza dei lavoratori” e l’istituzione della figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Sempre attraverso questo decreto si riconosceva al lavoratore il diritto di essere informato sui rischi connessi allo svolgimento della propria attività, inoltre, non prevedeva obblighi solo a carico del datore di lavoro ma anche a carico del lavoratore, realizzando in capo allo stesso un’obbligazione in caso di inadempimento (quindi a causa di una sua condotta negligente o per sua imperizia che avesse provocato danno o infortunio a sè stesso o ad altri lavoratori).
Il 1° aprile 2008 il Consiglio dei Ministri ha approvato il “Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro”. Si tratta di un Decreto Legislativo (D.Lgs.n.81/08) che riordina, in un unico testo appunto, tutta la materia della salute e sicurezza sul lavoro. Il Testo Unico sulla Sicurezza, ripeto, si applica a tutti i settori produttivi e affronta la materia prevenzionale in maniera dinamica cioè in modo tale da consentire un pronto aggiornamento delle misure di sicurezza laddove fosse necessario, ad esempio, per una variazione del processo produttivo ma, soprattutto, stabilisce un modello di sicurezza basato essenzialmente su “comportamenti operativi dei lavoratori soggettivamente sicuri”.
Dunque, ricapitolando, si è partiti con il codice del 1865 che affrontava la tematica come un problema risarcitorio, dove l’intenzione era chiaramente quella di tutelare l’imprenditore sotto il profilo patrimoniale piuttosto che attuare misure tese a prevenire e ridurre il numero di infortuni i quali, ai tempi, erano considerati fatalità o frutto di distrazioni. Successivamente con l’attuale codice civile e la Costituzione l’integrità morale e psicofisica di tutti i soggetti che operano in un ambiente di lavoro viene tutelata divenendo un obbligo a cui tutti gli operatori, sia pubblici che privati,sono sottoposti. Si è, infine, approdati all’attuale normativa che prevede una procedura prevenzionistica di tipo attivo. L’evoluzione è stata quella di passare da una filosofia di riparazione del danno a quella della sua prevenzione attraverso interventi previamente valutati e utilizzando strumenti quali la formazione e l’informazione.