Esonero contributivo al 100% per l’assunzione di donne


“La Legge di Bilancio 2021 riconosce l’esonero dei contributi alle aziende che
assumono donne nel biennio 2021-2022 nella misura del cento per cento dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e nel limite massimo
di seimila euro annui” (fonte sito ufficiale Inps).

La Legge n.178/2020 prevede, eccezionalmente per gli anni 2021-2022, per il solo
target donne, lo sgravio al cento per cento dei contributi Inps a carico dell’azienda ma
(attenzione) nel limite massimo dei seimila euro annui.
Con la Circolare n.32 del 22 febbraio 2021, l’INPS ha pubblicato alcuni chiarimenti
su tale esonero; in particolare definisce quali sono i datori di lavoro che possono
accedere al beneficio, le lavoratrici per le quali spetta l’incentivo, i rapporti
incentivati, l’assetto e la misura dell’incentivo, le condizioni di spettanza
dell’incentivo, l’incremento occupazionale netto, la compatibilità con la normativa in
materia di aiuti di Stato e il coordinamento con altri incentivi.
Cercando di riassumere possono accedere al beneficio tutti i datori di lavori privati,
anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, per
l’assunzione di donne lavoratrici “svantaggiate” (in questo il chiarimento più evidente
dell’Inps).
“A tal riguardo, si, rammenta che (…) sono riconducibili alla nozione di donne
svantaggiate le seguenti categorie:
a) donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
b) donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito
dei fondi strutturali dell’Unione Europea prive di un impiego regolarmente retribuito
da almeno sei mesi;
c) donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori
economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di
un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
d) donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente
retribuito da almeno ventiquattro mesi” (fonte INPS).
L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni a tempo determinato (la riduzione spettaper dodici mesi), le assunzioni a tempo indeterminato (la riduzione spetta per diciotto
mesi) e le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato
(se il rapporto a tempo determinato venisse trasformato, entro i dodici mesi, in tempo
indeterminato la riduzione è riconosciuta per diciotto mesi).
L’incentivo è riconosciuto anche per assunzioni part-time (con il tempo parziale il
massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto), per i rapporti di
lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una
cooperativa di lavoro e anche in caso di somministrazione.
Inoltre, ai fini del legittimo riconoscimento dello sgravio, deve essere rispettata anche
la condizione costituita dalla realizzazione dell’incremento occupazionale
determinato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.) seguendo il criterio del diritto
comunitario attraverso cui (come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia dell’Unione Europea) nell’operare tale valutazione “si deve porre a raffronto
il numero medio di ULA dell’anno precedente all’assunzione, con il numero medio di
ULA dell’anno successivo all’assuzione. (sentenza n. C-415/07 del 2 aprile 2009).
Dunque l’impresa dovrà verificare l’effettiva forza lavoro presente nei dodici mesi
successivi all’assunzione agevolata non potendo fare riferimento ad una valutazione
stimata.
Infine tale esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione
previdenziale dovuta e a patto che questi non prevedano espressamente il divieto di
cumulo.
Sempre l’INPS in data 6 aprile 2021 attraverso un messaggio (n.1421) ha effettuato
delle integrazioni specificando che “il beneficio è applicato anche nel caso di
trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati e che, in
questi casi, l’incentivo spetta per diciotto mesi a partire dalla data di trasformazione”
mentre relativamente alla materia assicurativa invita a “fare riferimento alle
comunicazioni di competenza INAIL” (fonte INPS).