Le misure economiche anti Covid-19


L’emergenza Covid-19 ha messo in ginocchio tantissime attività, ed il Governo ha tentato di garantire delle agevolazioni per andare incontro ad imprese, professionisti ed enti no-profit.
Analizziamo una delle misure più interessanti.

IL CREDITO DI IMPOSTA SULLE LOCAZIONI:
I soggetti di cui sopra con un fatturato inferiore ai 5 milioni di euro che nei mesi di marzo , aprile e maggio 2020 avessero registrato un calo del fatturato di oltre il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019 , possono ottenere un credito di imposta del 60% del canone di locazione effettivamente pagato. Inizialmente la normativa prevedeva il pagamento integrale del canone per poter beneficiare del credito di imposta. Successivamente in riferimento alla possibilità di beneficiare del credito di imposta sulle locazioni e anche di cedere lo stesso, l’Agenzia delle entrate con Circolare n. 14/E/2020 (paragrafo 5), dato lo stato di difficoltà finanziaria ed economica nel quale versano le imprese, ha ammesso la possibilità per i soggetti che hanno diritto al credito di imposta di cedere lo stesso al proprietario e pagare il solo 40% di differenza. Contestualmente alla cessione del credito deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto e il credito di imposta ceduto.
In settimana dopo quasi due mesi è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in relazione alle modalità di cessione del credito di imposta sulle locazioni, sia per quello previsto dal Cura Italia (per il solo mese di marzo, per le attività sospese per il Covid e per gli immobili C1) sia per quello del Decreto Rilancio (valido per tutte le attività a patto che nel mese di riferimento si sia registrato un calo del fatturato pari o superiore al 50%, il volume di affari sia inferiore ad € 5.000.000,00).
In dettaglio:
– le cessioni potranno essere effettuate solo dai contribuenti con trasmissione diretta sul loro cassetto fiscale , nell’area riservata, a partire dal 13/07/2020 e fino al 31/12/2021;
– con il citato provvedimento sono stati approvati modello e relative istruzioni;
– il modello deve essere inviato successivamente alla relativa cessione del credito (la data di cessione deve essere indicata sul modello);
– sullo stesso modello va indicato il codice fiscale del cessionario e la tipologia di contratto di locazione e gli estremi di registrazione del contratto;
– il cessionario può utilizzare il credito con le stesse modalità del cedente, al momento non sono stati indicati i codici;
– l’utilizzo in compensazione da parte del cessionario scatta a partire dal giorno lavorativo successivo alla trasmissione della comunicazione di cessione da parte del cedente e previa accettazione da parte del cessionario stesso, da comunicare alle Entrate, anche in questo caso in via diretta (cioè senza avvalersi di un intermediario) mediante funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet.
– I cessionari, a loro volta possono cedere ulteriormente il credito di imposta entro il 31/12/2021, in questo caso valgono le stesse modalità della prima cessione.

Sempre in riferimento alle locazioni è interessante quanto emerso in relazione ai CONTRATTI DI LOCAZIONE COMMERCIALE E CEDOLARE SECCA:
La cedolare secca sui negozi può essere opzionata anche quest’anno, per un contratto stipulato nel 2019. Con l’interpello 198, pubblicato ieri, l’agenzia delle Entrate conferma la propria linea recente, già espressa negli interpelli 184 e 190. Superando così una volta per tutte la risposta fuorviante (ed errata) data dalla direzione regionale del Lazio con l’istanza di interpello 913-1069/2019, del 18 febbraio scorso.
In pratica si può optare per la cedolare secca per gli affitti commerciali anche se gli stessi , stipulati nel corso del 2019 prevedevano il regime ordinario di tassazione. Possono essere effettuate le opzioni in una qualsiasi delle annualità successive.
Alla luce della risposta 297/2019, lo stesso principio deve ritenersi applicabile anche ai contratti per i quali l’anno scorso si è verificata una proroga (ad esempio, l’inizio del secondo seennio per un contratto “6+6”)
L’interpello non lo dice, ma possiamo ricordare che, se il locatore non avesse pagato il registro per il secondo anno di contratto, potrebbe ancora portare in cedolare il secondo anno di contratto con la remissione in bonis entro il 30 novembre (termine di Redditi), presentando il modello RLI e versando 250 euro. Questo, però, a patto di aver svolto le altre formalità (raccomandata all’inquilino o rinuncia agli aggiornamenti del canone nel contratto).