COVID 19: Decreto rilancio


Martedì in tarda serata, finalmente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Rilancio entrato in vigore il giorno stesso.
Vediamo in modo sintetico i principali interventi.

ACQUISTO DISPOSITIVI
L’acquisto di mascherine, disinfettanti, abbigliamento protettivo , guanti , termometri, ed altri beni indispensabili per contrastare il contagio da Covid 19, dal 19 maggio sono esenti da Iva fino al 31 dicembre 2020 e dal 01 gennaio 2020 saranno assoggettate ad aliquota Iva del 5%. Art. 124 del Decreto .Coloro che vendono tali beni , potranno detrarre l’iva sull’acquisto e non dovranno applicare il meccanismo del prorata.
Per la detrazione in dichiarazione:alcuni beni esenti sono detraibili, altri no: sono dispositivi medici detraibili, ad esempio, termometri, provette e mascherine chirurgiche da 50 centesimi; non sono invece (ancora) detraibili le mascherine FFP2 e FFP3 che sono Dpi. Per tutti i beni lo scontrino dovrà indicare il titolo di esenzione (ad esempio «esente Iva Dl 34/2020»), ma una descrizione generica «beni Covid-19» impedirebbe la detrazione per i beni ammessi: deve quindi essere indicata, anche con sigle, la natura (dispositivo medico) o in alternativa la codifica AD e bisognerà trasmettere alla precompilata solo i dispositivi detraibili.

IRAP: TAGLIO DEL SALDO E DEL PRIMO ACCONTO
All’Art. 24 del Decreto viene confermato il taglio del saldo Irap 2019 e del I acconto Irap per l’anno 2020. per tutte le imprese anche quelle del terzo settore con ricavi inferiori a 250 milioni di euro.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IMPRESE ED AUTONOMI
Il Decreto Rilancio ha previsto un contributo a fondo perduto che spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, con un fatturato 2019 complessivo non superiore ad € 5 milioni. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. I soggetti che rientrano nelle previsioni normative di questa agevolazione, beneficeranno di un contributo a fondo perduto pari alla differenza di fatturato registrata. Tale agevolazione spetta ai titolari di reddito agrario, alle imprese ed ai lavoratori autonomi. Nella versione definitiva del Decreto Rilancio , scompare la categoria dei professionisti iscritti a Casse autonome, quali soggetti beneficiari dell’agevolazione. Anche i professionisti iscritti ad INPS che hanno percepito l’indennità di 600 euro prevista dal DL 18/2020 (Cura Italia ) sono esclusi da tale agevolazione a fondo perduto. A queste categorie sarà riconosciuto solo un bonus di € 1.000,00. Contributo pari al 20% della differenza per chi ha fatturato meno di 400.000,00, e pari al 15% della differenza per chi ha fatturato più di 400.000,00 e meno di 1 milione, del 10% per un fatturato tra 1 milione e 5 milioni.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo non concorre alla formazione del reddito.
“Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L’istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.”
“Sulla base delle informazioni contenute nell’istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario”
ECOBONUS E SISMABONUS
Nel caso di lavori che comportino un miglioramento di due classi energetiche per il fabbricato interessato dai lavori e relativo solo alle abitazioni principali sarà disponibile una super agevolazione pari al 110% dei lavori effettuati. I lavori saranno agevolati per le fatture a partire dal 01/07/2020. Questi 40 giorni saranno utili per la progettazione dell’intervento, per la delibera in assemblea condominiale, e per la scelta dei fornitori I condomini sono i destinatari principali di questa agevolazione
Per ottenere il bonus è necessario sia effettuato almeno uno di questi tre interventi individuati dall’art 119: 1) l’isolamento termico di almeno il 25% della superficie disperdente dell’edificio (cosiddetto cappotto termico) 2) installazione di caldaie a pompa di calore o a condensazione (basso consumo) 3) la realizzazione di interventi di adeguamento antisismico .Uno di questi tre interventi può portare al 110% lo sgravio di altri lavori quali: a) il montaggio di pannelli solari b) il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari c) gli interventi del vecchio ecobonus d) la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie elettriche delle auto elettriche.
L’altro punto di forza di questa legge è la possibilità di cedere il credito di imposta a una banca, a un intermediario finanziario , a un’assicurazione o di scontare lo sgravio fiscale nella fattura del fornitore che potrà a sua volta cederlo ad una banca o ad altri soggetti.
In caso di interventi antisismici è possibile sottoscrivere una polizza che porterà una detrazione al 90%
I tetti di spesa per i condomini sono di € 60.000,00 per ogni unità abitativa per l’isolamento termico e di € 30.000,00 per unità abitativa per le caldaie.
La condizione è che debba produrre un miglioramento energetico di due classi (o una se due non è possibile).
PRESTITI AGEVOLATI ALLE IMPRESE E PROFESSIONISTI
Il tetto dei prestiti garantiti dallo stato subisce una modifica. Infatti a seguito della correzione apportata al Decreto Liquidità (atteso all’esame dell’Aula , lunedì prossimo) ed approvata dalla Commissione Finanze e Attività Produttive, prevede un tetto del finanziamento pari ad € 30.000,00 rispetto ad € 25.000,00 originari, con una durata estesa dai 6 anni originari a 10 anni.
Per i finanziamenti fino ad 800.000,00 garantiti all’80% dallo stato la durata massima prevista è ora di 30 anni.
Le novità introdotte nel corso dell’iter parlamentare del decreto si applicheranno anche ai prestiti ottenuti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione.
AFFITTI
E’ riconosciuto un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione per i mesi di marzo , aprile e maggio pagato da imprese professionisti ed enti non commerciali, con ricavi e proventi nel periodo precedente non superiori ad € 5 milioni..
Requisiti:
• gli immobili devono essere ad uso non abitativo;
• destinati all’esercizio di un’attività imprenditoriale, professionale o istituzionale;
• il fatturato nel mese di riferimento deve essere calato del 50% rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente.

“Il credito d’imposta in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni”.
“Il credito d’imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive”
Ovviamente il credito di imposta non è cumulabile con il credito di imposta per i fitti del mese di marzo , previsto dal DL Cura Italia.
BONUS 600 EURO PROFESSIONISTI
All’art. 78 è prevista per i professionisti iscritti alle casse previdenziali, un’indennità per il sostegno dei redditi per i mesi di aprile e maggio, pari ad € 600,00, grazie ad uno stanziamento del fondo di € 1.150.000,00. Non si deve essere titolari di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di pensione. Ma al successivo art. 86 compare una preclusione che sa di ulteriore oltraggio alle categorie professionali. Infatti questo articolo prevede che le indennità sono incumulabili con le indennità di cui all’art. 44 del DL 18/2020 (Cura Italia – 600 euro di marzo). Ulteriore sgarbo nei confronti dei professionisti ordinistici che al momento manterrebbero solo l’erogazione di un bonus di 1.000,00 per maggio, come promesso dalle Entrate.

LICENZIAMENTI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO
Con l’entrata in vigore del Decreto Rilancio n. 34/2020, si posticipano gli effetti della sospensione dei licenziamenti fino al 17/08/2020
Si prevede ancora che: “Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro”.